News Pubblicata il 17/05/2022

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Licenziamenti collettivi: informativa obbligatoria su tutto il personale

Nuova pronuncia di Cassazione sulla procedura di dichiarazione di mobilità ai sindacati : necessaria anche per personale non in cig . Sentenza n.9676 2022



La procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all’articolo 4, L. 223/1991 propedeutica all’adozione dei licenziamenti collettivi deve fornire alle organizzazioni sindacali,  la situazione di difficoltà nel suo complesso e può estendersi anche a posizioni lavorative che, al momento, non risultano comprese nel trattamento di integrazione salariale, coinvolgendo .  Questo quanto ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 9676 2022 . 

Il caso piuttosto complesso riguardava  il licenziamento di una assistente di volo , in una procedura di licenziamento collettivo, che la Corte di Appello aveva giudicato illegittimo per violazione 

per violazione dei criteri di scelta, ai sensi dell’art. 5 l. 223/1991

La corte territoriale aveva infatti respinto le motivazioni della societa datrice di lavoro e della distaccataria in quanto partecipanti ad un gruppo di imprese. Nella sentenza con accertamento di fatto riservato al giudice  di merito,   insindacabile in  sede di legittimità,  era stato provato che gli  elementi di collegamento fra le società avevano " travalicato, per  caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra  consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività,  per cui si configuravano come  un  unico centro di imputazione dell’attività con indifferenziata utilizzazione  del personale l’una dell’altra"

Per questo motivo avrebbero dovuto operare la comparazione dei  lavoratori in eccedenza nell’ambito dell’intero complesso organizzativo e non invece limitatamente a quelli occupati solo nell' azienda  in una situazione in cui era utilizzata la  CIGS per riorganizzazione aziendale. 

Sul complesso dei lavoratori avrebbe quindi dovuto essere effettuata la comunicazione di messa in mobilità prevista per legge.

Al di là del caso particolare delle due aziende copartecipanti ad un gruppo  è rilevante la citazione di  altre pronuncie  che " il datore di lavoro è tenuto a fornire  alle organizzazioni sindacali,  un a informativa che  abbraccia l'impresa nel suo complesso e può  estendersi anche a posizioni lavorative che, al momento, non risultano  comprese nel trattamento di integrazione salariale, con la conseguenza  che la prospettiva di mobilità, rimettendo in discussione gli equilibri  complessivi dell'azienda, coinvolge tutte le posizioni lavorative, senza  che sia configurabile, quindi, una necessaria coincidenza tra collocandi  in mobilità e lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni  straordinaria, ciò in specie ove si verifichino sopravvenienze rispetto alle  situazioni che determinarono l'esubero del personale sospeso (v. Cass.  n. 14800 del 2019; n. 10591 del 2005)

Fonte: Corte di Cassazione



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