News Pubblicata il 18/02/2022

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Trasferimento rifiutato in malafede: il licenziamento è legittimo

La Cassazione aggiunge un ulteriore tassello al tema del rifiuto del trasferimento come motivo di licenziamento per giusta causa. Ordinanza 4404 2022



Nell' ordinanza 4404/2022 del 10 febbraio, la Cassazione  afferma che  il rifiuto al trasferimento costituisce giusta causa di licenziamento se  viola il principio della buona fede e della correttezza da parte del lavoratore, anche se risulta  che  il trasferimento stesso è illegittimo.

Il caso ha una storia giudiziaria molto  complessa ed era già stato trattato in Cassazione nel 2017. Trae origine dall'impugnazione del  licenziamento di un lavoratore che  dopo il trasferimento  imporsto per chiusura della unità produttiva in cui prestava servizio, aveva rifiutato di raggiungere la nuova sede di lavoro.

 Il Tribunale di Potenza aveva respinto il ricorso mentre la Corte di Appello di Potenza,  dichiarando  illegittimo il trasferimento e il conseguente licenziamento aveva intimato al datore di lavoro di reintegrare il dipendente.

In particolare la corte  territoriale aveva giudicato  illegittimo il licenziamento " perche' il datore di lavoro non si era comportato secondo buona fede e correttezza nella gestione delle conseguenze che erano derivate dalla soppressione della unita' organizzativa di appartenenza," quindi il  rifiuto del lavoratore era giustificato  e non si realizzava la giusta causa  di  licenziamento.

 La causa giungeva quindi al terzo grado di giudizio dove ,  con sentenza n. 28791 del 2017 la Corte di Cassazione  ha  accolto i primi due motivi del ricorso principale della societa, con  rinvio alla Corte di Appello di Potenza.

La prima sentenza di cassazione  affermava infatti che  la sentenza impugnata "non si era uniformata al principio consolidato secondo cui il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalita' tipiche dell'impresa e non puo' essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore"

 Secondo gli ermellini  la Corte di merito, nel ritenere illegittimo il trasferimento e il licenziamento aveva errato perche  "era ricorsa ad argomenti che andavano a sindacare le scelte organizzative dell'imprenditore".

La nuova sentenza della corte di Appello di Potenza,  n. 207 del 14 febbraio 2020, in sede di rinvio, ha quindi respinto l'appello del lavoratore evidenziando che " non poteva essere messa in dubbio "la sussistenza della riorganizzazione aziendale posta a base del mutamento della sede lavorativa imposto", in quanto  c'era un  "riscontro positivo circa la veridicita' della misura organizzativa formalmente esistente alla base del trasferimento del lavoratore"; 

Viene inoltre rimarcato  che anche in caso di trasferimento adottato in violazione dell'articolo 2103 c.c., il lavoratore non è legittimato a rifiutarsi di eseguire la prestazione lavorativa ma deve attendere eventualmente una disposizone del giudice. In ogni caso  il lavoratore è tenuto a un comportamento improntato alla buona fede con l'effettiva disponibilita' a prestare servizio presso la sede originaria

Nello specifico il Collegio ha, quindi, ritenuto che la condotta renitente del lavoratore   risultante agli atti provasse che  il rifiuto del  trasferimento era stato utilizzato  "come arma per vincere le resistenze datoriali nell'ambito di una trattativa economica",e  non fosse conforme a correttezza e buona fede .

a sentenza di appello concludeva quindi che il rifiuto opposto dal lavoratore  era illegittimo e sussisteva una giusta causa di licenziamento;

Le conclusioni della Cassazione

La nuova sentenza della Suprema Corte  consolida l'orientamento  già espresso nella prima pronuncia. Viene confermata la validità di  questa ultima decisione della giurisprudenza di merito sia dal punto di vista formale che per l'applicazione dei principi normativi fondamentali  che sottolinea l'obbligo di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro, oltre che l'insindacabilità delle scelte organizzative imprenditoriali .



Fonte: Corte di Cassazione



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