Con Risoluzione n 8/E del 15 febbraio 2022 le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sulla applicazione del Superbonus 110% agli interventi nei territori colpiti da eventi sismici (articolo 119, comma 8-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
In sintesi, le disposizioni di cui al comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio si applicano agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato - mediante scheda AeDES o documento analogo - il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
Il comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che: «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4- quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento».
In particolare, il comma:
La Risoluzioni specifica che detti contributi sono esclusi nei casi in cui:
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