News Pubblicata il 11/02/2022

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Supersismabonus acquisti: spetta solo fino al 30 giugno 2022

di Redazione Fisco e Tasse

Con una risposta MEF durante il question time si chiarisce che le proroghe del superbonus non sono applicabili al sismabonus acquisti



Nel corso di una risposta al question time del Ministero dell’Economia, in commissione Finanze alla Camera, su domanda firmata dall'onorevole Alberto Ribolla e datata 9 febbraio 2022 si chiarisce in modo definitivo che, chi vorrà acquistare cas3 antisismiche con demolizione e ricostruzione potrà avere il superbonus 110% solo con rogito fino al 30 giugno 2022.

Vediamo i dettagli del quesito.

Il dubbio derivava dalla Legge di Bilancio 2022 che ha prorogato il superbonus, con alcune eccezioni, al 31 dicembre 2025

Il Ministero dopo aver consultato l'agenzia delle Entrate specifica che il supersismabonus acquisti sarà possibile solo fino al 30 giugno 2022.

Si ricorda che il sismabonus prevede per l'acquirente uno sconto fiscale sul prezzo di vendita:

Il superbonus  ha esteso al 110% ribatezzando l'agevolazione “super sismabonus acquisti”.

Nella domanda dell'interrogazione in question time si spiega che con la legge di Bilancio che proroga il superbonus, non ci si rifersice ai soggetti che attivano il sismabonus acquisti, cioè le imprese di costruzioni. 

Non è chiaro pertanto e la manovra abbia prorogato o meno il sismabonus acquisti al 110 per cento.

Il ministero dell’Economia risponde che l’Agenzia, con la risposta a interpello n 57 del 2022, ha precisato che« dal tenore letterale della disposizione contenuta nel citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, in base al quale “l’aliquota delle detrazioni spettanti [per gli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013] è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 (...)” si ricava che l’aliquota più elevata si applica alle spese sostenute nel lasso temporale di vigenza del Superbonus dai soggetti elencati nel comma 9 del medesimo articolo 119 e che riguardano interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione. » 

Il MEF pertanto ne deduce che «affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022»

Pertanto per gli acquirenti di queste unità non trovano applicazione le proroghe della legge di Bilancio 2022.

 

Fonte: Fisco e Tasse



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