News Pubblicata il 22/07/2022

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Criptovalute: sono 46 gli iscritti al registro presso l'OAM

di Redazione Fisco e Tasse

Le regole per l'iscrizione nella sezione speciale del registro OAM e l'esercizio di attività di servizi di criptovalute. Chi riguarda e come fare. 46 gli iscritti



Con un comunicato stampa del 20 luglio 2022, l'OAM informa che sono 46 i soggetti che operano in criptovalute che si sono iscritti al Registro alla scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa in vigore (consulta la lista)

Ricordiamo che in base al DM del 13 gennaio 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze gli operatori già attivi in Italia, anche online, potevano continuare ad esercitare l’attività a condizione di presentare la domanda di iscrizione entro il 15 luglio. 

Ai 46 soggetti (tutte società), attualmente iscritti, si aggiungono altri 24 soggetti che hanno presentato la relativa domanda e che potranno dunque continuare ad operare fino all’accoglimento (o diniego) dell’istanza.

Il comunicato specifica che chi, nonostante la scadenza del termine, non ha presentato la domanda dovrà sospendere l’operatività per non rischiare di incorrere nell’esercizio abusivo dell'attività

Attenzione al fatto che l'esercizio abusivo è punito con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Solo dopo avere ottenuto l’iscrizione potrà riprendere ad operare.

Ricordiamo che il registro per gli operatori in valuta virtuale presso l'OAM organismo agenti e mediatori è attivo dal 16 maggio.

In particolare:

Il Decreto sulle criptovalute emanato in data 13 gennaio dal Ministero delle Finanze prevede ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro OAM (organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) le modalità e la tempistica con cui 

sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter. del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

In particolare, l’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b) e c) è riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro. 

L’iscrizione nella sezione speciale del registro è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. 

Criptovalute: come iscriversi nella sezione speciale del registro OAM

Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro, a far data dall’avvio della stessa, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attività, anche online, sul territorio della Repubblica, in possesso dei requisiti sono tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter.

L’obbligo si considera assolto mediante comunicazione all’OAM, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro. 

I prestatori di tali servizi che, alla data di avvio della sezione speciale del registro già svolgono l’attività, effettuano la comunicazione entro 60 giorni dalla predetta data. (clicca qui per maggiori info sulla iscrizione al registro)

In caso di mancato rispetto del predetto termine l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’eventuale esercizio dell’attività da parte dei predetti prestatori è considerato abusivo

La comunicazione è effettuata telematicamente all’OAM utilizzando il servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM. L’accesso all’area dedicata è consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 

La comunicazione contiene: 

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Fonte: Fisco e Tasse



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