News Pubblicata il 08/11/2021

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Rendite INAIL 2021: fissate le retribuzioni convenzionali

Pubblicati i decreti del Ministero del lavoro che fissano minimali e massimali delle retribuzioni 2021 per definire le rendite INAIL infortuni e malattie professionali



Sono stati pubblicati sul sito del Ministero del lavoro   i due decreti ministeriali che fissano le rivalutazioni  delle retribuzioni convenzionali e delle rendite INAIL per il 2021.

Si tratta in particolare di:

Di seguito le principali novità:

RETRIBUZIONE ANNUA CONVENZIONALE 

La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2021,  in euro 26.336,74.

ASSEGNI

(Si segnala in proposito che  gli assegni per l'assistenza personale e assegno funerario sono identiche per i settori industria e agricoltura)

Inabilità

Importi  Settore  agricoltura

Settore  industria navigazione

dal 50 al 59%

€ 403,83

 € 322,41

dal 60 al 79%

€ 563,52

 € 452,34

dall’80 all’89%

€ 967,47

 €  839,85

dal 90 al 100%

€ 1.371,06

 € 1293,90

100%  + a.p.c.

 € 1.945,96

 € 1869,23

 

MINIMALE e MASSIMALE RETRIBUZIONE ANNUA

 la retribuzione media giornaliera, a seguito della variazione  retributiva minima non superiore al 10% è stabilita in  € 83,09 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nella misura di

 Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in

INFORTUNI DOMESTICI 

La nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è di € 17.448,90, pari al minimale di legge previsto per il settore industriale.

INABILITA 6-10%

L’importo della prestazione una tantum per l’inabilità permanente compresa tra il 6 e il 10 % come inserito dall’articolo  1 comma 534, lett. d), della legge 30 dicembre 2018 è elevato da elevato da € 300,00 a € 337,41.

Trovi qui il Testo Unico  sulla sicurezza - D.Lgs 81 2008 - aggiornato 2022

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Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


1 FILE ALLEGATO:
DM NN. 186 188 2021 rendite INAIL

TAG: Inail La rubrica del lavoro