News Pubblicata il 28/09/2021

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Incentivi assunzioni giornalisti richieste dal 16 ottobre

Riepilogo e chiarimenti sulle agevolazioni per l'occupazione giornalisti lavoratori dipendenti e le procedure di richiesta nella circolare INPGI n. 11 del 22..9.2021



L’Inpgi, con circolare n. 11 del 22 settembre 2021,a seguito dell'autorizzazione ministeriale, riepiloga tutti  incentivi  attualmente in vigore per la salvaguardia o l’incremento dell’occupazione per i  datori di lavoro con personale giornalistico assicurato presso l’Inpgi. Inoltre precisa che le richieste per le assunzioni già avvenute a partire dal 1 gennaio 2021 i datori di lavoro interessati potranno presentare la richiesta :

La procedura è attualmente in  fase di aggiornamento e sarà disponibile per gli utilizzatori  entro il 16 ottobre 2021 .

Le misure agevolative applicabili – con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2021 – sono le seguenti: 

 I benefici di esonero e le agevolazioni contributive sopra elencate saranno applicati  con le medesime modalità previste  nel sistema generale (INPS). 

Si ricorda anche che le agevolazioni  non riguardano le quote di contribuzione a carico del giornalista, il contributo infortuni, i contributi di derivazione contrattuale (ad esempio, se dovuti: Il Contributo per gli Ammortizzatori sociali dello 0,50% a carico datore di lavoro, il contributo al Fondo integrativo “ex fissa” e la relativa addizionale, ecc.) e quei contributi a carattere solidale, quali il contributo di solidarietà di cui all’articolo 9-bis del D.L. n. 103/1991, convertito in legge n. 166/1991. 

Inoltre  vale la pena sottolineare che il diritto alla fruizione delle agevolazioni contributive (sgravi ed esoneri) è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, come disciplinati dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015, nonché delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione sociale obbligatoriia.

Infine va tenuto presente che alcuni dei benefici sopra indicati sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. In particolare la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

  1.  siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); 
  2. siano concessi a imprese che – alla data del 31/12/2019 - non fossero già in difficoltà [difficoltà definita dall’art. 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014]; 
  3. in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese (con meno di 50 occupati e non oltre 10 milioni di euro di fatturato e/o valore di bilancio) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; siano concessi entro il 31 dicembre 2021.


Fonte: INPGI



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