News Pubblicata il 10/09/2021

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Fattura elettronica: esonerata la guardia medica con foglio di liquidazione corrispettivi

di Redazione Fisco e Tasse

Le guardie mediche con rapporto di lavoro a tempo determinato convenzionati con l'ASP, sono esonerate dall'emissione della fattura elettronica



Anche i medici in rapporto di continuità assistenziale (le guardie mediche) assunti a tempo determinato che svolgono la propria attività professionale in convenzione con l'Asl (MCA), non sono tenuti all’emissione della fattura elettronica in relazione ai compensi percepiti dalle Asl.

A prescindere dalla circostanza che fruiscano e meno del regime forfetario, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dall'ASP e rilasciato ai MMG convenzionati, contenente gli elementi previsti dall'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, "tiene luogo della fattura" anche relativamente ai MCA con rapporto di lavoro a tempo determinato convenzionati con l'ASP.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 26.08.2021 n. 558.

Ricordando le indicazioni fornite con risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020, avente ad oggetto "Regime fiscale dei compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale" ("MCA"), è stato precisato, che:

L'Agenzia ha ritenuto che, anche questi ultimi, svolgendo la propria attività professionale in convenzione con l'ASL, al pari dei medici di medicina generale, avvalendosi di mezzi di lavoro propri, diversamente dai medici di continuità assistenziale assunti a tempo indeterminato, che svolgono un'attività di lavoro dipendente, siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica e che il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali, costituisce il documento ufficiale (fiscale e contabile) che identifica e censisce fiscalmente il compenso erogato, nonché i criteri di formazione dello stesso e l'avvenuto accredito dell'ammontare.

Infine, si rammenta che l'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze del 31 ottobre 1974 dispone espressamente che nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare:


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 26.08.2021 n. 558

TAG: Fatturazione elettronica 2023