News Pubblicata il 17/11/2023

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Pensioni dicembre 2023: gli importi aggiuntivi

di Redazione Fisco e Tasse

Tabelle degli importi definitivi con tredicesima, quattordicesima e conguaglio anticipato della rivalutazione, per assegni di pensione e altre indennità a dicembre 2023



Pensioni  prestazioni assistenziali di dicembre 2023 piu ricche rispetto agli ultimi anni, grazie in particolare alla sostanziosa rivalutazione resa necessaria dall'aumento dell'inflazione . Un minimo di respiro quindi per molti pensionati in particolare  quelli a piu basso reddito che questo mese  come di consueto riceveranno anche le somme aggiuntive  di fine anno  .

 Inps precisa con il messaggio 4050 del 15.11.2023 la composizione   degli assegni pensionistici e assistenziali  di dicembre per i quali si prevede oltre  all'importo ordinario

  1. il conguaglio della rivalutazione definitiva 2023 
  2. la somma aggiuntiva di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
  3. la somma aggiuntiva  2023 (c.d. quattordicesima  prevista dall’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 Seconda tranche 2023.

Vediamo di seguito tutti i dettagli forniti dall'istituto .

Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per l’anno 2023

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione  che doveva  effettuarsi, a regime, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni  2024 a partire da gennaio 2024.

L’articolo 1 del decreto-legge n. 145/2023, tuttavia, ha previsto , in via eccezionale il conguaglio  sia anticipato al 1° dicembre 2023”.Sono interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l’anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni.

I valori definitivi della perequazione per l’anno 2023  sono i seguenti:


Tabella degli importi  





fasce trattamenti complessivi

% indice perequazione da attribuire

Aumento del

Importo trattamenti complessivi

da

a

Importo garanzia

Fino a 4 volte il TM

100%

8,100%

-

2.101,52

 

Fascia di Garanzia*

Importo garantito

 

2.101,52

2.125,41

 

2.271,74

 

Oltre 4 e fino a 5 volte il TM

85%

6,885%

2.101,53

2.626,90

 

Fascia di Garanzia*

Importo garantito

 

2.626,90

2.692,18

2.807,76

Oltre 5 e fino a 6 volte il TM

53%

4,293%

2.626,91

3.152,28

 

Fascia di Garanzia*

Importo garantito

 

3.152,28

3.167,04

3.287,61

Oltre 6 e fino a 8 volte il TM

47%

3,807%

3.152,29

4.203,04

 

Fascia di Garanzia*

Importo garantito

 

4.203,04

4.236,09

4.363,05

Oltre 8 e fino a 10 volte il TM

37%

2,997%

4.203,05

5.253,80

 

Fascia di Garanzia*

Importo garantito

 

5.253,80

5.274,54

5.411,26

Oltre 10 volte il TM

32%

2,592%

5.253,81

-

 

*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

Importo trattamento minimo definitivo 2023

Importi

dal 1° gennaio 2023

Trattamento minimo

 

Indice di rivalutazione definitivo

mensile

567,94

8,1%

annuo

7.383,22

Fino a novembre era fissato a 563,73 (importo rivalutato con indice provvisorio del 7,3%)  

Rivalutazione prestazioni assistenziali (invalidità civile, ciechi, sordi, pensione e assegno sociale)

Il conguaglio riguarderà anche le prestazioni assistenziali con i seguenti  valori definitivi per l’anno 2023  

Pensione di inabilità civile (invalidi totali) 316,25€ al mese

Assegno mensile (invalidi parziali) : 316,25€ al mese 

Assegno sociale:  507,03€ al mese.

 Nessun conguaglio verrà riconosciuto ai titolari di prestazioni non pensionistiche come 

Il conguaglio della maggiorazione sociale invece sarà effettuato contestualmente alle operazioni di rivalutazione per l’anno 2024.

 INPS specifica che nell'assegno di dicembre vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati  del 2023 di importo non superiore a 1.000 euro.

Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata.

Importo aggiuntivo 154, 94 euro

L'importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge n. 388/2000 (V.circolare n. 68 del 20 marzo 2001) viene attribuito a oltre 346.000 beneficiari.

L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni  elencate di seguito 

044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).

L’importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.

Si ricorda che l’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:

Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2023 reca l’indicazione dell’importo aggiuntivo dovuto.

Somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima). Seconda tranche

Per i criteri di attribuzione della c.d. quattordicesima si puo fare riferimento al messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023.

Anche per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l’elaborazione relativa al mese di luglio 2023.

La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000 beneficiari.

Casi particolari

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Sono state, inoltre, rielaborate le posizioni già scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2023 a causa dell’assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all’anno 2019.

Sono state, inoltre, verificate le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo semestre 2023, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, è stato avviato il recupero della somma indebitamente corrisposta per l’anno 2023.

Fonte: Inps



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