News Pubblicata il 24/08/2021

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Cooperative pesca come intermediari: le istruzioni

Le modalità per operare come intermediari in materia di lavoro per le cooperative e consorzi imprese di pesca, nel Messaggio INPS 2892 2021



Nel messaggio INPS N. 2892/2021 sono state emanate le istruzioni per le cooperative e i consorzi di imprese di pesca che intendono operare come intermediari abilitati  in materia di lavoro (art 1 comma 1 Legge 12 1979)

In attesa di una apposita procedura telematica,  gli step previsti  dall'Istituto sono i seguenti:

1 - la richiesta va inoltrata a mezzo PEC, con oggetto “Censimento Cooperative e consorzi di imprese della pesca- Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale”, all’indirizzo dc.entrate@postacert.inps.gov.it , indicando :

2 - La cooperativa o il consorzio riceveranno dall’Istituto un file excel che dovrà essere compilato e restituito all’indirizzo PEC dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it, con oggetto: “Censimento Soggetti collegati Cooperative e consorzi di imprese della pesca”. 

3 - Tutti i soggetti abilitati dall’Istituto, siano essi responsabili o dipendenti subdelegati, dovranno inoltrare a una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto il modulo “SC63”, chiedendo così l’estensione a operare per i servizi aziendali. Le variazioni dei responsabili, nonché dei subdelegati dipendenti è in capo al legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, vanno segnalate con  aggiornamento del file excel all’indirizzo PEC dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it, con oggetto: “Variazione censimento Soggetti collegati Cooperative e consorzi di imprese della pesca”.

 4 -  Per l'acquisizione e attivazione delle deleghe i  responsabili delle cooperative e dei consorzi di imprese di pesca accederanno, tramite:

all’applicazione di “Gestione Deleghe sul sito internet dell’Istituto, nella sezione “Servizi per le aziende e i consulenti”. La delega , compilata,  stampata e  sottoscritta dal delegante rappresentante legale  deve essere  poi validata dai  responsabili delle cooperative e dei consorzi di imprese di pesca .  

La delega, unitamente a una fotocopia di un valido documento di identità del delegante, deve essere conservata per tutto il periodo di vigenza  nonché nei 5 anni successivi, ed esibita a richiesta.

 Le cooperative e i consorzi di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge n. 12/1979, per le imprese associate che svolgono attività di pesca con i seguenti codici ATECO:

TECO2007

Descrizione ATECO2007

C.S.C.

Descrizione C.S.C.

03.11.00

Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi

11901

Piccola pesca

03.12.00

Pesca in acque dolci e servizi connessi

11901

Piccola pesca

03.11.00

Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi

12001

Pesca

03.21.00

Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi

11901

Piccola pesca

03.21.00

Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi

12001

Pesca

03.22.00

Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi

12001

Pesca

Fonte: Inps



TAG: Uniemens / LUL adempimenti La rubrica del lavoro