Inps ha pubblicato ieri la circolare N. 88 2021 con le istruzioni rivolte agli iscritti alle Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata INPS riguardanti la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2021-PF” e la relativa riscossione dei contributi dovuti a saldo 2020 e in acconto 2021 sulla base dell'imponibile individuato in dichiarazione.
Vengono chiariti in particolare i seguenti argomenti :
Il documento riveste una importanza particolare visto il recente cambio di orientamento riguardo la novità, preannunciata con la circolare 84/2021 per cui a partire dai redditi 2020 per artIgiani e commercianti soci che non prestano attività lavorativa in società di capitali , gli utili che ne derivano non risultano imponibili, diversamente da quanto succedeva in precedenza , come descritto nella circolare INPS 102/2003.
Riguardo la compilazione del Quadro RR ai fini del calcolo dei Contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali l'istituto precisa in particolare che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2020, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, scomputate dal reddito dell’anno.
Gli elementi della base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri
RF (impresa in contabilità ordinaria),
RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e
RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate)
come segue: RF63 – (RF98 + RF100, col.1+ col. 2+ col. 3) + [RG31 – (RG33+RG35, col. 1 +col.2 + col.3)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3, 5 e 6 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1- RH12 col. 2 - RH12 col. 3] + RS37 colonna 15
La circolare ricorda che :
La base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” della legge n. 190/2014, o nel regime previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98/2011.
Pertanto, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti:
La somma algebrica dei redditi deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 2 (con colonna 1 contraddistinta dal codice 1).
ATTENZIONE Il dato deve essere sempre riportato anche nel caso di importo negativo.
i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi, per il corrente anno:
I contribuenti che versano nel periodo tra il 1° luglio e il 30 luglio 2021 (saldo 2020 e primo acconto 2021) devono sempre applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con le causali:
“API” (artigiani) insieme alla codeline Inps;
“CPI” per commercianti con la codeline Inps;
“DPPI” per i liberi professionisti iscritti a gestione separata.
La circolare INPS n. 88 2021, tra le altre cose ricorda infine che :
in entrambi i casi il termine per completare la rateizzazione è il 30 novembre.
La compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2020.
Nel modello F24 vanno utilizzate le seguenti causali contributo :