News Pubblicata il 09/06/2021

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Università statali e non statali: dal 2021 stesse aliquote contributive per i professori

Scatta dal 1.1.2021 l'equiparazione delle aliquote contributive per le prestazioni pensionistiche del personale docente degli atenei privati con quelle delle università statali



Con la circolare 81 del 8 giugno 2021 l'Inps illustra la novità introdotta dall’Articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) in cui è stata prevista l’equiparazione delle aliquote contributive di finanziamento del trattamento di quiescenza dei professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute a quelle previste per le medesime categorie in servizio nelle Università statali 

Il legislatore ha inoltre previsto, con riferimento al periodo 2016-2020, un trasferimento finanziario dal bilancio dello Stato all’INPS per i maggiori oneri derivanti dalla novità

L’istituto ricorda innanzitutto che le Università non statali legalmente riconosciute sono previste dalla Costituzione che, all’articolo 33, ultimo comma, assicura loro il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato e ricorda tutta la normativa di riferimento. 

In particolare sottolinea che la legge n. 243/1991 ha previsto la possibilita  per tali enti di applicare, ai fini del trattamento pensionistico , ai professori e ai ricercatori universitari in servizio presso di esse la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato . Infatti  molti Istituti Universitari non statali legalmente riconosciuti, attraverso l’adozione di un’apposita disposizione statutaria, già assicurano ai propri professori e ricercatori universitari  la disciplina,prevista per i dipendenti civili dello Stato, provvedendo al versamento della contribuzione con la stessa aliquota per essi vigente.

Dal 1° gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche tra Università non statali legalmente riconosciute e Università statali  diventa obbligatoriamente la stessa.

Pertanto, il carico contributivo complessivo per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche, ripartito tra Università-datrice di lavoro e personale dipendente appartenente alla categoria dei professori universitari e ricercatori è, per tutti gli Istituti Universitari non statali legalmente riconosciuti, fissato nell’aliquota del 33% della contribuzione imponibile (di cui l’8,80% a carico del personale dipendente e il 24,20% a carico dell’Amministrazione universitaria-datrice di lavoro).

La circolare ricorda anche che restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate ai fini pensionistici, sulla base di aliquote omogenee a quelle vigenti per le Università pubbliche, dagli Atenei non statali legalmente riconosciuti per i periodi anteriori all’entrata in vigore della legge di Bilancio 2021.

 

Fonte: Inps



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