News Pubblicata il 07/09/2022

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Incarichi COVID ai medici in pensione: proroga al 2023

di Redazione Fisco e Tasse

Istruzioni aggiornate dopo la proroga al 2023 per gli incarichi connessi all'emergenza COVID 19 ai medici e personale socio-sanitario: cumulabilita redditi e pensione




Con il messaggio 3287  del 6 settembre 2022 INPS rinnova le istruzioni già fornite con il messaggio  298  del 20 gennaio 2022 sugli effetti pensionistici delle misure introdotte  dall'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( Cura Italia),  differito   piu volte da ultimo con la conversione in legge del decreto Semplificazioni 73 2022.

Si tratta della  la possibilita di incarichi professionali  di lavoro autonomo  fino a sei mesi connessi all'emergenza COVID 19  al personale sanitario e socio sanitario  già in pensione e alla  cumulabilità dei relativi trattamenti economici , conferiti da Regioni e Provincie autonome. 

L'istituto precisa che si conferma  la particolare disciplina del cumulo tra la remunerazione dell’incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferito ai sensi del decreto Cura Italia, e il trattamento pensionistico 

Quindi  sotto il profilo pensionistico  fino alla data del 31 dicembre 2023  i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi del decreto Cura Italia continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, compreso il trattamento pensionistico c.d. quota 100 e  la pensione anticipata Quota 102  in vigore per il 2022  (con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione da maturare nell’anno 2022).  

Fanno eccezione i trattamenti di pensione ai lavoratori c.d. precoci. 

Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 con  redditi da lavoro autonomo di  medici, veterinari, operatori socio-sanitari 

Con la  circolare 70 del 26.4.2021condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e con la circolare n. 74 del 22 giugno 2020 erano  state fornite indicazioni operative INPS  per incarichi di durata non superiore a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.

L'istituto sottolinea che gli interessati devono comunicare alle Strutture territoriali competenti come previsto dalla circolare 74-2020 di avere ripreso o proseguito l’attività lavorativa in forma autonoma. 

Inps ha  fornito inoltre  con la circolare 172  del 15 novembre 2021  la norma di interpretazione autentica  dall’articolo 34, comma 9, del decreto-legge n. 73/2021 in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici e redditi da lavoro autonomo per gli incarichi sopracitati In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale"   NON SI APPLICANO le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,  che prevedevano l'opzione tra trattamento pensionistico e retribuzione degli incarichi straordinari .

Fonte: Inps



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