News Pubblicata il 02/04/2024

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Indennità fermo pesca: domanda entro oggi con proroga per gli allegati

di Redazione Fisco e Tasse

Scadenza prorogata al 22 aprile 2024 per Scheda 9 e file FPO- Confermati gli importi delle indennità fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio.



 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto interministeriale n. 11  del 9  ottobre  2023, ha fornito le istruzioni e i modelli per la presentazione delle domande di indennità per i lavoratori marittimi impegnati in soggetti a periodi di fermo  pesca obbligatorio  e non,  nell' anno 2023, che potevano essere presentate a partire dal 2 gennaio 2024.

Venerdi 29 marzo un comunicato sul sito istituzionale ha specificato che:    a seguito della richiesta pervenuta dagli operatori del settore di una proroga del termine della procedura di inoltro della “scheda 9” e riscontrata l’impossibilità da parte di alcune Autorità marittime a effettuare i dovuti controlli entro il temine di scadenza, a causa di un sovraccarico delle richieste ricevute nelle ultime settimane ",   la “scheda 9”,  con il visto dell'autorità marittima , e il file FPO2024 da allegare all’istanza per il fermo pesca 2023, potrà essere trasmessa entro il 22 aprile 2024, invece del  2 aprile  (termine per la presentazione delle domande, già prorogato dal 31 marzo) sempre attraverso il sistema di messaggistica della CIGSonline.

Vediamo di seguito maggiori dettagli su importi e modalità per le richieste.

Indennità fermo pesca: importi

Come ogni anno, in  caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo 

  viene  riconosciuta  ai lavoratori dipendenti di imprese adibite alla pesca marittima,e ai  soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca , una indennità giornaliera  onnicomprensiva pari ad un massimo di 30 euro.

Le risorse stanziate ammontano a  30 milioni di euro 

Se le domande superassero l'importo delle risorse disponibili le   singole indennità saranno proporzionalmente ridotte.

Non spetta ai titolari lavoratori autonomi, armatori e armatori imbarcati 

1 -  INDENNITA FERMO PESCA OBBLIGATORIO 

L’indennità  è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a periodi di arresto obbligatorio  relativo a 

2 - INDENNITA PER FERMO PESCA NON OBBLIGATORIO 

1. Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro  è concessa per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno. Viene ̀ riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa.

 L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno  esercitato alcuna attività di pesca cioè rimaste all’ormeggio.

 L’indennità  è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:

a) adozione di provvedimenti di fermo obbligatorio  delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite 

in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

b) indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Indennità fermo pesca: come fare domanda - Scadenze

 Le imprese interessate a ricevere l'indennità  fermo pesca devono presentare una domanda per  ogni unità di pesca presente in azienda, 

Come anticipato è prevista la proroga al   22 aprile per 

- ragione sociale e generalità del datore di lavoro, completo di codice IBAN;

- elementi identificativi dell’unità di pesca;

- ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività;

- le cause e il numero totale di giorni lavorativi dei singoli arresti temporanei;

- elenco dei marittimi imbarcati alla data d’arresto;

- dichiarazione dell’avvenuto fermo di pesca rilasciata dall’Autorità marittima competente.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



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