News Pubblicata il 23/02/2021

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ISA: in GU il decreto di approvazione dell'evoluzione degli indici sintetici

di Redazione Fisco e Tasse

In GU il decreto con nuovi ISA e alcune conferme di cause di esclusione per l'anno d'imposta 2020



Con Decreto Ministeriale dell'economia e delle Finanze pubblicato in GU serie Generale n 42 del 19 febbraio 2021 supplemento ordinario n 12 sono approvati 87 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale validi a partire dall'anno d'imposta 2020.

Gli ISA di cui si tratta sono l'evoluzione dei precedenti approvati a dicembre 2018 e uno approvato a dicembre 2019.

Ricordiamo che il comma 2 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 prevede che “Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati”, e  ricordiamo che a causa della pandemia l’articolo 148 del Dl n. 34/2020 Decreto Rilancio ha disposto, per i periodi d’imposta 2020 e 2021, un cambiamento dei termini di approvazione degli indici ed eventuale loro integrazione, prevedendo rispettivamente come nuovi termini le date del 31 marzo e 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione degli stessi, al posto dei termini fissati dal Dl n. 50/2017.

Lo stesso decreto Rilancio ha anche previsto che la società Sose definisca delle specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni dei dati per tenere conto degli effetti della pandemia ed ha previsto di inserire ulteriori cause di esclusione dell'applicabilità degli indici in questione.

Il Decreto in oggetto ha previsto i seguenti nuovi indici di affidabilità fiscale:

Vengono inoltre approvate le seguenti territorialità specifiche:

Con questa catalogazione si vuole differenziare il territorio nazionale sulla base di indicatori per comune, provincia, regione, area territoriale in modo da evidenziare l'influenza della localizzazione territoriale sui ricavi.

Vengono inoltre confermate alcune cause di esclusione di applicazione degli ISA e in particolare gli ISA non si applicano nei confronti:

Inoltre l'indice BG72U non si applica nei confronti dei soggetti che esercitano, in ogni forma di societa' cooperativa, una delle seguenti attivita': a) trasporto con taxi, codice attivita' 49.32.10; b) trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente, codice attivita' 49.32.20.

Alle cause di esclusione suddette si aggiungono per l'anno di imposta 2020 quelle già previste dal decreto del 2 febbraio cui si rimanda per approfondimento con l'articolo: ISA 2021: le nuove cause di esclusione “Covid” pubblicate con decreto in GU

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Fonte: Fisco e Tasse



TAG: ISA - Indici sintetici di affidabilità