News Pubblicata il 11/02/2021

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Pensione Inarcassa dovuta anche con iscrizione ad altra gestione

Le condizioni per accedere alla pensione della cassa previdenziale ordinistica . Ordinanza n. 2671 del 4 febbraio 2021 della Corte di Cassazione,



Pensione dovuta al professionista con i requisiti richiesti, pur se iscritto  ad altra gestione previdenziale,  se la Cassa dell'ordine professionale  non dimostra che ha svolto attività incompatibile . Questo il contenuto in sintesi dell'Ordinanza  della Corte di Cassazione n. 2671 del 4 febbraio 2021. 

Il caso riguardava  un architetto professionista iscritto ad Inarcassa e con anzianità anagrafica e contributiva utile al quale la Cassa  aveva rifiutato  la pensione poiché risultava iscritto  in precedenza anche alla Cassa  previdenziale dei geometri.

 Sia  il tribunale che la Corte di Appello di Bologna avevano respinto il ricorso del professionista.

Pur riconoscendo che l'esclusione di un professionista dall'iscrizione alla Cassa ingegneri e architetti, prevista dall'art. 2, I. n. 1046/1971, in relazione al periodo in cui questi sia stato iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, non opera per il solo fatto dell'iscrizione dell'ingegnere o architetto ad altra Cassa, essendo necessario anche, ai fini dell'esclusione, che il professionista abbia effettivamente svolto l'attività professionale tutelata dall'altra Cassa ,  i giudici di merito avevano ritenuto  che l'onere della prova del mancato esercizio di attività incompatibile  gravasse sull'assicurato .

La Cassazione invece chiarisce che,   come già affermato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 3134 del 1988, "il fatto impeditivo dell'esistenza del diritto alla pensione o all'assegno  è da considerarsi onere a carico  della parte che contesta la pretesa alla costituzione della posizione assicurativa.

 Gli ermellini hanno  evidenziato che la cassa non aveva provato alcun fatto " modificativi, impeditivi o estintivi del diritto richiesti dal regolamento, cioe non aveva dimstrato che  l'iscritto avesse svolto anche l'attività professionale  riferibile tutelata dal secondo ente" concludendo quindi che  il lavoratore ha diritto alla pensione.

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Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Cassazione 2571 2021 Casse private

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