News Pubblicata il 28/01/2021

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Appalti: la certificazione dei contratti in caso di consorzi

Le indicazioni dell'INL sulla certificazione dei contratti di appalto per i consorzi di imprese. Nota 97 del 21.1.2021



L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato  nella nota n. 97 del 21 gennaio 2021 i chiarimenti sulla certificazione dei contratti di appalto per i consorzi di imprese, anche alla luce della nota ministeriale 504 del 20.1.2021.

La richiesta  riguardava  la certificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 276/2003 e il fatto che  possa estendersi anche alle consorziate che, pur non avendo richiesto la certificazione, siano le effettive esecutrici del contratto di appalto.  

L'ispettorato ricorda che  in tali certificazioni la Commissione deve verificare  se l’appaltatore possa eseguire il servizio assumendo il rischio della sua gestione ed organizzando i mezzi necessari, La natura e le caratteristiche dell’appalto dovranno essere  analizzate a fondo in particolare nei casi  di c.d. appalti labour intensive.

Secondo il Ministero la certificazione dei un contratto di appalto è efficace  per tutte le imprese esecutrici in esso consorziate anche se non hanno richiesto o partecipato  direttamente alla procedura di certificazione. Per questo, nella valutazione della genuinità dell'appalto prevista dall'art 29 del DLGS 276 2003  la commissione prenderà in considerazione non solo la società che presenta l'istanza ma anche tutte le aziende aderenti al consorzio al momento della stipula del contratto.

La certificazione non riguarderà invece le imprese che aderiscono in momento successivo all'esecuzione del contratto.

"atteso che nei confronti delle società successivamente aggregatesi la commissione di certificazione non avrà potuto effettuare le valutazioni di idoneità utili a fondare il giudizio di genuinità del contratto".

Sono escluse inoltre  dagli effetti della certificazione anche le  società consorziate aderenti al momento della stipula ma non nominate come esecutrici   le quali, nel caso vi partecipino successivamente,  potranno essere soggette a  contestazioni rispetto all'esecuzione.

Questa impostazione comporta l'estensione della responsabilità patrimoniale rispetto alle contestazioni e relative obbligazioni a seguito di attività ispettive  successive  

La Nota  sottolinea infine che questa interpretazione ministeriale si applica qualora il contratto preveda la possibilità del consorzio di stipulare negozi in nome e per conto delle consorziate, "in ragione della quale è possibile prescindere da un successivo atto di assegnazione o subappalto ai fini dell’esecuzione dei contratti stipulati dal consorzio". 

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro


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INL nota 97 2021 certificazione appalti

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