News Pubblicata il 17/11/2020

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Esonero per mancato utilizzo cassa integrazione: le istruzioni

Istruzioni INPS per la richiesta e l'esposizione in Uniemens dell'esonero contributivo Art. 3 Decreto Agosto, appena approvato dalla UE



Il Decreto Agosto all'art. 3 aveva previsto l'esonero contributivo per 4  mesi per le aziende  che non utilizzano piu trattamenti di integrazione salariale con causale COVID, fruiti  invece nei mesi di maggio e giugno 2020  l'Inps ha fornito  le prime indicazioni nella circolare 105 del 18 settembre 2020.

Per l'efficacia della misura si attendeva Commissione europea, giunta con la   decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020. Ciò premesso, l'INPS fornisce ora nel messaggio  4254/2020 le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati  nel flusso Uniemens. 

Richiesta esonero alternativo alla Cassa integrazione COVID

I datori di lavoro, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale autocertificano:

 - le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 ;

 - la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate; 

- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;

 - l’importo dell’esonero. 

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende utilizzarlo . 

L’operatore della Struttura territorialmente competente, una volta ricevuta la richiesta, attribuirà, dopo aver verificato i dati, il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il Cassetto previdenziale. 

L’esonero, è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero - deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

L'istituto sottolinea che va tenuto conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità. 

L'importo non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. 

Se il datore di lavoro decide di accedere all’esonero, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo quanto previsto al paragrafo 6 della citata circolare n. 105/2020 (ossia nel caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva). 

Istruzioni operative Uniemens

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno :

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).  Coloro che intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, dovranno avvalersi di analoga procedura.

Fonte: Inps



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