News Pubblicata il 03/11/2020

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E-fatture: la regola è l'identificazione in modo univoco

di Redazione Fisco e Tasse

La regola da tenere nella numerazione progressiva delle e-fatture è quella di identificarle in modo univoco. Lo chiarisce l'agenzia delle entrate con risposta a interpello



La numerazione progressiva delle fatture deve identificarle in modo univoco. Occorre evitare cioè sovrapposizioni con altre fatture emesse dallo stesso soggetto. 

È quanto viene indicato dalla Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 505 del 29 ottobre 2020 che specifica che l'eliminazione del riferimento all'anno solare nella numerazione delle fatture mantenendo l'obbligo della progressività si è resa necessaria per adeguare la legislazione interna a quella comunitaria che prevede che nelle fatture emesse sono obbligatorie ai fini IVA soltanto le indicazioni:

Pertanto, qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura anche mediante riferimento alla data della fattura stessa sarà ammissibile. 

Secondo la normativa vigente non si deve cioè al primo gennaio ripartire da dove si era finito il trentuno dicembre dell'anno precedente. Basta che ci sia una indicazione di quella fattura in modo univoco.

L’agenzia nella risposta a interpello ritiene che il contribuente che non vuole indicare il numero totale di fatture emesse non abbia proposto una soluzione valida, vediamo il perché.

Egli adotta un sistema di numerazione delle e-fatture che non riporta il numero totale di fatture emesse per sua necessità di non mostrarlo.

Per garantire univocità e progressività ha scelto di inserire dentro il numero della fattura il giorno di emissione (es 20200601) seguito da un codice parziale giornaliero in formato esadecimale (es 000A), usa quindi numeri e lettere. La numerazione dell'istante si azzererebbe ogni giorno per la parte riferibile al codice parziale, e modificherebbe la parte di codice riferibile al giorno per non fa sapere ai terzi quante fatture vengono emesse.

Egli domanda se la numerazione parziale giornaliera possa considerarsi progressiva pur contenendo cifre esadecimali e se con il passaggio al giorno successivo il salto di numerazione del codice giornaliero possa essere considerato valido (Es ft n 20200601001F alla ft n 2020061000)

L'istante ritiene che il suo metodo garantisca la progressività della numerazione e l’univocità.

L'agenzia non è concorde in quanto chiarisce che l'indicazione della data di emissione delle fatture, asserita dall'istante, appare difficilmente praticabile perchè tale data è quella di trasmissione al SdI sistema di interscambio, nota solo dopo la trasmissione e potenzialmente diversa dalla data invece di effettuazione della operazione (data da indicare nell'apposito campo fattura)

Già la circolare n 14 del 2019 della stessa agenzia chiariva che  "In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta "trasmissione", è possibile assumere che la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione. Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di "emettere" la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell'operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni [12 giorni nella formulazione vigente dell'articolo 21, comma 4, del decreto IVA, n.d.a.] previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 10 [rectius 12, n.d.a.] giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al sistema di Interscambio."

Pertanto la soluzione prospettata apparirebbe inidonea a garantire sequenzialità come richiesto dalla direttiva poichè potrebbe verificarsi il caso in cui in alcuni giorni non sia emessa alcuna fattura e si verifichi un salto di data.

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Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 29.10.2020 n. 505

TAG: Fatturazione elettronica 2023