News Pubblicata il 13/04/2023

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Crediti formativi commercialisti 2020-2022: adempimento entro il 30.06

di Redazione Fisco e Tasse

Proroga al 30.06.2023 dell'adempimento dell'obbligo formativo commercialisti 2020-2022. L'ordine imputerà i cfp "non utili" acquisiti al 30 giugno per colmare il triennio



Con informativa del 6 aprile il CNDCEC, facendo seguito alla precedente nota n. 10/2023, con la quale comunicava la proroga al 30 giugno 2023 del termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022, si forniscono chiarimenti sulle modalità di rendicontazione dei crediti (cfp), considerato che la proroga riguarda esclusivamente i cfp necessari all’assolvimento dell’obbligo richiesto ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili ed è limitata ai cfp “non utili” per la revisione legale. 

In particolare, occorre che i crediti formativi “non utili” che gli iscritti conseguiranno fino al 30 giugno 2023, e da imputare al triennio precedente per colmare i debiti formativi nel triennio 2020-2022, siano oggetto della contabilizzazione propria dell’Ordine.

Nel dettaglio, per ciascun evento formativo che si svolgerà sino al 30 giugno 2023, l’ente che ne ha richiesto l’accreditamento importerà i dati dei partecipanti tramite portale FPC. 

Tuttavia, in relazione agli iscritti risultati inadempienti nel triennio concluso il 31 dicembre 2022, sarà cura dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto imputare al triennio 2020- 2022 i crediti formativi “non utili” acquisiti fino al 30 giugno 2023, mediante l’aggiornamento dei cfp nel proprio gestionale. 

L’Ordine riconoscerà utili per l’assolvimento del triennio precedente esclusivamente i cfp “non utili”, anche qualora siano maturati tramite la partecipazione ad eventi accreditati con più codici materie, di cui alcuni validi per la revisione legale. 

Dunque, qualora ad un evento siano attribuiti sia codici materie “non utili” sia codici materie “caratterizzanti” o/e “non caratterizzanti”, l’Ordine:

Nella contabilizzazione dei cfp “non utili” necessari a recuperare l’inadempimento del triennio 2020-2022, qualora l’iscritto non abbia conseguito il minimo dei 9 cfp richiesto, l’Ordine darà la precedenza ai cfp associati ai codici delle materie c.d. “obbligatorie”. 

Infine, spetta all’Ordine comunicare agli iscritti che non risultino in regola con l’adempimento formativo del triennio 2020-2022 che i crediti nelle materie “non utili” che conseguiranno fino al 30 giugno 2023 saranno utilizzati preliminarmente per colmare i debiti formativi del triennio, salvo che l’iscritto non manifesti in forma scritta una volontà contraria. 

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Fonte: Fisco e Tasse


2 FILE ALLEGATI:
Informativa n 110 del 28 settembre 2020 CNDCEC Informativa 20 gennaio 2023 CNCEC proroga formazione

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