News Pubblicata il 18/09/2020

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Disabili da lavoro: chiarimenti INAIL sul reinserimento

Reinserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità da lavoro : chiarimenti nella circolare 34 -2020 sul giudizio del medico competente



Con la circolare n. 34 dell'11 settembre 2020 INAIL è intervenuta per chiarire il ruolo del giudizio del medico competente o del servizio di prevenzione dell'Asl e sul progetto di reinserimento. Questo adempimento è previsto dall'articolo 3 del  Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro (illustrato nelle Circolari Inail 30 dicembre 2016, n. 51, 25 luglio 2017, n. 30 e 26 febbraio 2019, n. 6) necessario per la valutazione delle limitazioni funzionali e l'individuazione degli interventi di reinserimento lavorativo dei lavoratori

Nellecircolari citate  il giudizio del medico competente in azienda  oppure del servizio di prevenziale dell'ASL dal quale  risultasse  l’idoneità parziale temporanea o permanente, era stato individuato come atto  di avvio dei progetti personalizzati volti ad agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa con eventuali prescrizioni o limitazioni.
Nella pratica l' interpretazione letterale delle disposizioni ha creato difficoltà di realizzazione in quanto tale giudizio è stato interpretato come presupposto imprescindibile ai fini dell’erogazione degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa, ritardando l'adozione di soluzioni "ragionevoli" da parte del datore di lavoro . Cio ha impedito osserva l'INAIL di raggiungere i fini per i quali il Regolamento è stato creato cioè "garantire la piena ed effettiva partecipazione dei disabili alla società su base di eguaglianza con gli altri, così come sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità". 

Ora la circolare 34 fornisce la  corretta interpretazione della norma e specifica che anche in attesa del giudizio si puo procedere alla realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo, ferma restando la necessità della condivisione del progetto da parte del lavoratore e del datore di lavoro la stesso vale nei casi di giudizio di idoneità al lavoro senza limitazioni specifiche.
 Qualora, invece, il medico competente o il servizio di prevenzione della Asl abbiano espresso un giudizio di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, , il giudizio  deve diventare un elemento di valutazione  fondamentale ai fini dell’elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo.

 

Fonte: Inail



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