News Pubblicata il 23/07/2020

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Contrasto all’evasione fiscale: nuove misure di Monitoraggio fiscale dal 1 ottobre 2020

Antiriciclaggio, illeciti trasferimenti, detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero: le misure in vigore dal 1 ottobre 2020



Con comunicato stampa pubblicato in data 21 luglio sul sito delle Guardia di finanza si rende noto che l’Agenzia delle Entrate e la GDF uniti nel contrasto alla evasione fiscale hanno firmato un nuovo Provvedimento congiunto riguardante le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari.

Il Direttore delle Entrate e il Comandante Generale della GDF in attuazione all’art 2 del DL n167/1990 (così come poi convertito con modificazioni) in tema di monitoraggio fiscale hanno siglato un nuovo provvedimento che sostituisce il precedente dell’8 agosto 2014 e sarà in vigore a partire dal 1° ottobre 2020.

Il provvedimento prevede la possibilità:

Le richieste di informazioni del primo tipo sono rivolte alle banche e agli altri intermediari finanziari, alle fiduciarie iscritte nell’albo di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario, ai cambiavalute e ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riguardo ai trasferimenti da e verso l’estero attuati attraverso bonifici, credito documentario, rimesse documentate, versamenti e prelievi, di banche o succursali estere, di contante o titoli al portatore. 

La richiesta può essere fatta con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali ossia per quelli non ricompresi nelle trasmissioni annuali di dati di cui all’articolo 1 del Dlgs 167 del 1990. 

Oggetto della richiesta sono le operazioni di importo pari o superiore a 15mila euro, che si tratti di una operazione unica o più operazioni che siano tra loro collegate.

La richiesta deve indicare:

Il numero di potenziali destinatari delle richieste del secondo tipo, ossia relative all’identità dei titolari effettivi per specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate è invece più ampio.

Tale richiesta potrà essere inviata oltre che agli intermediari suddetti (ex art 3 commi 2,3 (lett. a e d) ,5, anche ai mediatori creditizi, agli agenti in attività finanziaria, ai dottori commercialisti, avvocati, notai e revisori legali, agli altri operatori non finanziari come trustee, antiquari, commercianti di opere d’arte, operatori professionali in oro, mediatori immobiliari, soggetti che effettuano attività di custodia e trasporto di valori, che svolgono attività di mediazione civile e recupero crediti e prestatori di servizi i portafoglio digitale.

Stando al provvedimento congiunto i soggetti destinatari delle richieste sono tenuti a comunicare all’Anagrafe Tributaria l’indirizzo PEC che verrà iscritto nella sezione REI monitoraggio del Registro degli indirizzi

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Fonte: Guardia di Finanza



TAG: Fiscalità Internazionale PMI Banche e Imprese