News Pubblicata il 02/07/2020

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Il principio della continuità aziendale nel decreto Rilancio

Il decreto Rilancio in sede di conversione introduce una disciplina transitoria per il principio di continuità sui bilanci 2019 e 2020



L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c. prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Nella fase di preparazione del bilancio si deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui vengano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

L'emergenza sanitaria, evento di carattere eccezionale, ha messo in difficoltà molte imprese e l'applicazione del principio comprometterebbe la prosecuzione dell'attività per molti.

Già il decreto Liquidita' (art.7 DL23/2020) era intervenuto introducendo una “disposizione temporanea sui principi di redazione del bilancio” dando la possibilità di applicare comunque per i bilanci d’esercizio al 31.12.2020 il principio della continuità aziendale qualora esistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.  Di fatto veniva sospeso, per tutto l’anno 2020 l’applicazione del postulato di bilancio relativo alla continuità aziendale.

Il decreto Rilancio riformula ancora meglio quanto stabilito dal decreto Liquidita', per dare maggiore certezza agli amministratori, revisori e sindaci che si trovano a dover dare atto nella nota integrativa dei fatti avvenuti anche dopo la chiusura dell'esercizio.

La norma introdotta (attualmente rubricata sotto l'art. 38 bis) stabilisce che:

Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 (di regola i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.

Per approfondire ti consigliamo la Circolare del giorno dedicata al Il principio di continuità aziendale

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