News Pubblicata il 22/06/2020

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Autotrasportatori: sanzioni in misura fissa

Come si calcola la sanzione per mancato riposo intermedio dei lavoratori dell'autotrasporto. Nota INL N. 260 del 18.6.2020



In caso di  mancato rispetto dei riposi intermedi per i lavoratori dell' autotrasporto la sanzione va applicata in misura fissa, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti. Questo quanto precisa l'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota pubblicata il 18 giugno 2020 in risposta  ad una richiesta di parere da parte di un ufficio locale .

La sanzione per  lavoro ininterrotto oltre le 6 ore è prevista dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 234/2007  . La durata del riposo richiesta è parametrata al totale delle ore di lavoro: 

I riposi intermedi possono anche essere suddivisi purche ciascuno non sia inferiore a quindici minuti. 

la sanzione amministrativa per la violazione  di questa regola prevede importo da un  minimo di 103 a un massimo  di 300 euro .
La richiesta di parere  chiedeva se  l'importo fosse riferito a ciascun lavoratore oppure da intendersi in misura fissa anche per violazioni riguardanti piu di un lavoratore.

Secondo l'Ispettorato il   legislatore ha individuato un importo minimo e massimo senza fare riferimento al numero dei lavoratori coinvolti. A riprova viene richiamata la formulazione dei commi 1 e 4 dello stesso articolo 9,  che riguarda le  sanzioni  sulla  durata massima della prestazione lavorativa settimanale , in cui la sanzione viene specificamente commisurata al  numero dei lavoratori e ai periodi cui la violazione si riferisce.

L'ispettorato conferma quindi  così l'applicazione della sanzione senza moltiplicare l'importo per il numero dei lavoratori cui si riferisce.

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro


1 FILE ALLEGATO:
INL nota 18062020

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