News Pubblicata il 27/05/2020

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Fattura con partita Iva errata: come regolarizzare

Correzione dell’ errore con autofattura e senza nota di variazione: lo chiarisce l Agenzia delle Entrate



Il committente che abbia indicato in fattura la sua partita Iva e non quella del Gruppo IVA (nei confronti del quale la fattura è stata emessa), può regolarizzare l’errore con autofattura, anche senza comunicarlo preventivamente al prestatore. Quest’ultimo, in tale ipotesi, non risulta tenuto a correggere l’errore con una nota di variazione ma basta che annoti sul registro Iva vendite l’avvenuta regolarizzazione da parte del committente mediante autofattura.

Ciò è quanto ha chiarito l' Agenzia delle Entrate con Risposta n. 133 del 18 maggio 2020 (consultabile in allegato) all’interpello sottopostole dal titolare di una impresa individuale che, a seguito di emissione di fattura verso il committente, si accorgeva della presenza nel proprio cassetto fiscale di una autofattura del cliente stesso, contenente la partita Iva del gruppo Iva cui lo stesso apparteneva.

Il cliente aveva infatti proceduto a regolarizzare la fattura originariamente emessa, in considerazione del fatto che ” la fattura ricevuta dal gruppo Iva, con indicazione della partita Iva del singolo aderente ante adesione, in luogo della partita Iva di gruppo, è da considerarsi irregolare e, quindi, da regolarizzare”. (risoluzione 72/E del 1° agosto 2019).

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello qui esaminato chiarisce che la regolarizzazione può avvenire mediante autofattura del committente, senza che questo comunichi preventivamente l’errore al prestatore. Conseguentemente quest’ultimo non è più tenuto ad emettere una nota di variazione per correggere l’irregolarità ma basta che annoti sul registro IVA vendite l’avvenuta regolarizzazione da parte del committente conservando l’autofattura. Sarà quindi possibile detrarre l’imposta originariamente addebitata senza dovere annotare tale documento sui propri registri Iva.


1 FILE ALLEGATO:
Agenzia Entrate Risposta n. 133 del 18.05.20

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