News Pubblicata il 06/05/2020

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Formazione obbligatoria dipendenti: si può sospendere per COVID

Il ministero del lavoro chiarisce le modalità di effettuazione della formazione aziendale obbligatoria in materia di sicurezza con l'emergenza Coronavirus



Nel sito del Ministero del lavoro, alla  sezione dedicata alle  FAQ sui temi dell'emergenza da Coronavirus è apparso un aggiornamento riguardante gli obblighi  di aggiornamento e  formazione dei dipendenti   in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Ministero del Lavoro precisa che, in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento volte a evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Viene precisato che immediatamente dopo la fine dell'emergenza, fissata ad oggi al 31 luglio  2020, sarà necessario riprendere e  completare l’aggiornamento obbligatorio previsto dalla normativa.

Inoltre, si legge nel testo della FAQ :  “al fine di contemperare l’esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti“.

Ricordiamo che la normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, è regolamentata dal D.Lgs n. 81/2008  e  prevede l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di fornire a tutti i lavoratori(siano essi soci, lavoratori dipendenti, lavoratori atipici e/o quelli assunti a tempo determinato)  l’adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute nel posto di lavoro, da impartire  entro 60 giorni in occasione dall’assunzione. Solo per i collaboratori famigliari la formazione è facoltativa.

In caso di irregolarità  riscontrate da parte degli organi ispettivi per la mancata formazione di un lavoratore sono previste pesanti sanzioni penali o l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro , a carico del datore di lavoro.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



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