News Pubblicata il 14/04/2020

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INAIL: rendita da adeguare anche oltre le richieste

La prestazione INAIL va adeguata alla effettiva misura dell'inabilità al lavoro riscontrata, dice la Cassazione Sentenza 2711/2020



La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 5 febbraio 2020, n. 2711, ha  puntualizzato che il sistema dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all’esigenza di adeguare, per quanto possibile, la prestazione all’effettiva misura della riduzione dell’attitudine al lavoro.   Quindi, in sede di giudizio , sia per prima liquidazione che revisione,  l’oggetto  resta l'accertamento dell’effettivo grado di riduzione dell’idoneità lavorativa. Per questo non è influente la percentuale richiesta in prima istanza  dall'assicurato , mentre va adeguamente valutato l'eventuale aggravamento che puo essersi verificato nel corso del susseguirsi delle procedure legali .

Il caso specifico riguardava un lavoratore  vittima di due infortuni nel 2006 per il quale la Corte di Appello di Roma aveva corretto la sentenza di primo grado , condannando l'Inail alla costituzione della  rendita unificata  per una invalidità pari al 16 come da richiesta e da esito della  consulenza tecnica con riferimento al periodo sino al 2007.  Non aveva invece accolto la nuova perizia tecnica effettuata per il secondo grado di giudizio del  2008  secondo la quale la percentuale invalidante  era aumentata al 26% ,  in quanto il ricorrente  non aveva fatto riferimento ad ulteriori maggiori percentuali. 

I giudici della suprema Corte cassano tale conclusione, basata su considerazioni di procedura legale,  in quanto contrasta con il principio fondante della normativa sull'assicurazione contro gli infortuni, per due motivazioni complementari, sia di ordine etico che economico,  infatti affermano che: 

  1. "La percentuale invalidante richiesta in sede del primo giudizio non può  vincolare il giudice, il quale non incorre in violazione dell'art. 112 c.p.c. qualora  riconosca quella effettivamente accertata in giudizio, seppure  superiore alla prima.
  2. Inoltre, questa  Corte ha chiarito che la disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli  aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel  corso del procedimento amministrativo e giudiziario, esprime un  principio di economia processuale applicabile anche alle domande  aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall'INAIL ".

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Cassazione lavoro 2711-2020 INAIL

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