News Pubblicata il 31/01/2020

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Formazione sull'uso di attrezzature:niente sanzioni al datore di lavoro

Interpello in merito alla formazione per i lavoratori incaricati dell'uso di una attrezzatura di lavoro. Sono obbligati anche i datori di lavoro?



La Commissione per gli interpelli  su salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 1 del 23 gennaio 2020, ha  risposto alla Regione Friuli Venezia Giulia,  in merito ad un quesito  sulla definizione di "operatore  che utilizza una attrezzatura di lavoro" per il quale è previsto dalla legge l'obbligo di  formazione specifica  . In particolare  veniva chiesto,  visto che l' art. 69, comma 1, lettera e) del D. Lgs 81/08   definisce "operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso" , se la formazione  ai fini della sicurezza    è obbligatoria anche  per il datore di lavoro che utilizza le attrezzature come un qualsiasi altro lavoratore .

 Si ricordano infatti  anche le “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”,  previste al comma 2, lettera c)   del dlgs 81 2008 , per cui il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per l'eventuale violazione  di quest'obbligo .

Nella risposta la Commissione rileva  però  che il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,  che ha inserito la definizione  di “operatore” citata sul datore di lavoro che precedentemente ne era escluso, non è intervenuto sui successivi articoli 71, comma 7, lettera a) e 87,  comma 2, lettera c), del medesimo decreto.

Ritiene quindi che  la previsione di sanzioni penali a carico del datore di  lavoro e del dirigente  è applicabile unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro,  dei “lavoratori” che non abbiano ricevuto “una informazione, formazione ed addestramento adeguati”.

Sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale  l’ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2 deve  essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature  siano utilizzate dal datore di lavoro.

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro



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