News Pubblicata il 19/12/2019

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Rinuncia parziale del credito: sì alla tassazione come sopravvenienza attiva

Sopravvenienza attiva in caso di rinuncia parziale al credito in sede concorsuale. Nuova Risposta delle Entrate



LAgenzia delle Entrate, con risposta all’interpello del 17 dicembre 2019 n. 530 ha chiarito alcuni aspetti relativi alla tassazione della rinuncia parziale di un credito effettuata da una società, qualora il credito stesso venga acquistato da terzi nell’ambito di un fallimento. L'interpello è allegato a questo articolo.

In particolare, la società che ha presentato l'interpello era interessata a conoscere il trattamento fiscale relativo all' acquisto di una partecipazione in una s.r.l., da parte di una società terza, acquisto effettuato nell'ambito di una procedura fallimentare. In aggiunta, la società terza acquisiva dalla società fallita anche un credito finanziario che quest’ultima vantava nei confronti di una ex controllata.

Il valore nominale del credito iscritto in bilancio era superiore rispetto al prezzo al quale il credito veniva ceduto e iscritto in bilancio dalla società acquirente.

Il debitore istante riteneva che, nel caso di specie non si configurasse una vera e propria rinuncia al credito da parte del socio e che quindi non fosse una sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis del TUIR in base al quale: “La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore, in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero”.

Secondo la società che ha presentato l'interpello nel caso di specie, non si configura la rinuncia del credito da parte del socio (come prevista dalla norma citata) in quanto il minor valore attribuito al credito era identificato nel prezzo di acquisto dello stesso, stabilito dalla procedura concorsuale e pertanto non risultava nessuna sopravvenienza attiva imponibile come conseguenza della rinuncia parziale al credito.

L’Agenzia delle Entrate non condivide l’interpretazione dell’istante chiarendo che l’art. 88, comma 4- bis del TUIR si applica in quanto il credito è stato volontariamente acquistato verso un corrispettivo inferiore al suo valore nominale e a prescindere dal fatto che l’acquisto sia avvenuto nell’ambito di una procedura fallimentare.

In ragione di ciò la rinuncia parziale al credito (che viene formalizzata dal socio nel momento dell’effettivo pagamento) comporta per l’istante:

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Agenzia Entrate risposta 530 17.12.19

TAG: Determinazione Imposta IRES