News Pubblicata il 11/10/2019

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ANF: nuova aliquota contributiva per iscritti ex iPOST

Novità sulla aliquota contributiva ex CUAF per i lavoratori iscritti al Fondo speciale ex Ipost per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare



Nel Messaggio  INPS n. 3635 dell '8 ottobre 2019  l'INPS comunica alcune novità in tema di contributo EX CUAF assegni familiari per i lavoratori iscritti al Fondo speciale ex Ipost.

Per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare (CUAF), si ricorda che per la generalità dei datori di lavoro, l’aliquota CUAF si attesta nella misura del 6,20%.  Tuttavia, con il decreto 21 febbraio 1996, per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il contributo ex CUAF è stato variato nella misura del 2,48% mentre non era variato per gli iscritto all'AGO.

 A fronte delle numerose modifiche normative  per i lavoratori iscritti al Fondo ex IPOST, il contributo di finanziamento dell’assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare si attesta oggi  nella misura del 4,40% (6,20% - 1,80%).] Le sedei territoriali stanno provvedendo alla modifica dei codici interni e a partire dalle denunce di competenza ottobre 2019, il  nuovo C.A. determinerà l’aliquota CUAF nella misura del 4,40%.

ADEMPIMENTI PER LE AZIENDE

Il messaggio specifica che "Considerato che l’obbligo di versamento del predetto contributo sussiste anche per i periodi pregressi non prescritti, le aziende interessate dovranno versare la contribuzione  per le mensilità da 09.2014 a 09.2019, valorizzando – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> ed indicando in <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M222”, che assume il significato di "Arretrati Contributo CUAF aziende con personale iscritto alla gestione ex Ipost", in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, e in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari al 5,80% dell’imponibile (6,20% - 0,40%), atteso che le aziende hanno usufruito delle riduzioni contributive previste all’articolo 120 della legge n. 388/2000  e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005. In particolare, le aziende hanno beneficiato delle riduzioni degli oneri sociali di cui alle predette disposizioni nella misura dell’1,40% (anziché nella misura dell’1,80% prevista per i datori di lavoro a cui si applica la disciplina CUAF) e detta riduzione si è riflettuta su altre contribuzioni minori.

Le aziende che abbiano comunque versato il contributo CUAF (matricole senza C.A. “1C”), provvederanno al versamento della differenza contributiva, utilizzando le stesse modalità  In tal caso, la parte del contributo CUAF ancora dovuto è pari al 3,72% dell’imponibile, atteso che parte della contribuzione è già stato versato nella ridotta misura dello 0,68%.

Il versamento del contributo va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16  gennaio 2020 . Nel caso in cui le aziende interessate non provvedano  Inps  provvederaà all’addebito tramite flusso di regolarizzazione interno con l’aggravio di oneri accessori.

Fonte: Inps



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