News Pubblicata il 17/06/2019

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Fondo garanzia TFR nel trasferimento d'azienda

Riepilogo la disciplina del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto nei diversi casi di trasferimento d’azienda



L'Inps ha pubblicato il Messaggio n. 2272 del 14  giugno 2019   che riepiloga la disciplina del  Fondo  di  garanzia per il trattamento di fine rapporto" (art.2 legge  29 maggio  1982,  n.  297) nei diversi casi di  trasferimento  d’azienda, modificando alcune istruzioni fornite con la circoalre 74 2008.

 L'istituto ricorda  infatti che tra le  tutele  per i lavoratori hanno particolare   la  continuità  del  rapporto  di  lavoro  e  l’obbligazione  solidale  tra  cedente  ecessionario  per  i  crediti  vantati  dal  lavoratore  al  momento  del  trasferimento.  Le  conseguenze  dell’applicazione  di questi principi  nei  casi  di  intervento  del  Fondo  di
garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/82, sono state esposte nella circolare n. 74 del 15/7/2008  ,  ma , alla  luce  della  più  recente  giurisprudenza  di  legittimità  in  materia  e  del  nuovo  contestonormativo  di  riferimento:  è necessaria per la  deflazione  del contenzioso  l' uniformità di condotta  degli uffici  un riepilogo sulla modalità di intervento del Fondo di garanzia nelle diverse ipotesi di trasferimento d’azienda.

In particolare il messaggio specifica che :

  1. Nella ipotesi in cui il trasferimento in oggetto sia stato effettuato da azienda cedente in bonis,come  indicato  anche  al  paragrafo  3.1.1.,  lett.  a),  della  circolare  n.  74/2008,  il  Fondo  di garanzia può intervenire, per l’intero importo maturato, solo in caso di insolvenza del datore dilavoro  cessionario,  vale  a  dire  dell’imprenditore  che  riveste  la  qualifica  di  datore  di  lavoro  almomento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro.
  2. Quando  il  trasferimento  è  attuato  da  aziende  assoggettate  a  procedura concorsuale,  ai sensi dell’articolo 47, comma 4-bis, lett. b) e b-bis) e comma 5,della  legge  29  dicembre  1990,  n.  428,   è prevista la deroga  a  tutte  o  alcune  delle  tutele  previste dall’articolo 2112 c.c. In  particolare,  il comma  5  prevede  che  in  caso  di  trasferimento  attuato da  aziende  sottoposte  a  fallimento,  concordato  preventivo  con  cessione  dei  beni,  liquidazione coatta  amministrativa  e  amministrazione  straordinaria,  qualora  non  sia  stata  disposta  o  sia cessata  la  continuazione  dell’attività,   ai lavoratori  il  cui  rapporto  di  lavoro continua  con  l’acquirente  non  si  applica  l’articolo  2112  c.c.,  salvo  che  dall’accordo   tra le parti risultino condizioni di miglior favore. Il comma 4-bis), lett. b) e b-bis), prevede, invece, che quando il trasferimento sia attuato da aziende  poste  in  amministrazione  straordinaria,  in  caso  di  continuazione  dell’esercizio  di impresa, e da aziende per le quali sia stata aperta una procedura di concordato preventivo, le disposizioni dell’articolo 2112 c.c. trovano applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo .   In siffatte ipotesi, non  si  realizza  la condizione  di  esigibilità  del  credito  prevista  dall’articolo  2120  c.c.  e,  quindi,  del  presupposto per l’intervento del Fondo di garanzia .
  3.  Questa antinomia   ha  alimentato  un  notevole contenzioso – ed in una ottica di legittimo contemperamento delle diverse esigenze e  di  effettiva  realizzazione  delle  tutele  dei  lavoratori,  l'Istituto   ritiene  che  il TFR  (maturato  nei  confronti  del  cedente)  possa  essere  considerato  esigibile  alla  data  del trasferimento; 
  4. anche  in  caso  di  affitto  d’azienda operato  dal  curatore,  il  credito  per  TFR,  in  presenza  degli  altri  requisiti  previsti  dall’articolo  2 della legge n. 297/82, deve essere considerato esigibile all’atto del trasferimento.

Il messaggi prevede infine il  riesame   delle richieste di intervento del Fondo alla  luce  delle  indicazioni  fornite,   fatta  salva l’eventuale  intervenuta  decadenza  dall’azione  giudiziaria  nonché quanto disposto con sentenza passata in giudicato. Laddove  sia  pendente  giudizio,  l’eventuale  accoglimento  della  domanda  amministrativa  dovràessere tempestivamente segnalato all’Ufficio legale competente.

Fonte: Inps



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