News Pubblicata il 26/02/2019

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Prescrizione estesa per sgravi contributivi non dovuti

Sentenza cassazione sulla restituzione degli sgravi contributivi per assunzioni agevolate Vale il esteso derivante dalla normativa europea



La Corte di cassazione con la sentenza 4432 del 14 febbraio 2019 ha affermato che è di 10 anni il termine di prescrizione per la restituzione all'INPS degli sgravi contributivi illegittimamente fruiti per l’assunzione di lavoratori con contratto di formazione lavoro per violazione delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato. 

La sentenza riguardava la richiesta dell'INPS di ottenere la restituzione dei benefici contributivi derivanti dalla stipula di contratti di formazione e lavoro ritenuti illegittimi aiuti di Stato, nel periodo compreso tra novembre 1995 e maggio 2001, per effetto della decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999 confermata dalla Corte di giustizia con le sentenze del 7 marzo 2002 e del primo aprile 2004. Il tribunale  di Cagliari aveva accolto i profili di opposizione relativi alla nullità della domanda proposta dall'INPS per l'insufficiente indicazione dei benefici concretamente fruiti di cui si chiedeva la restituzione.

4) Ad avviso della Corte d'appello, l'art. 14 del Reg. CE n. 659 del 1999, secondo cui il recupero degli aiuti illegittimi va effettuato secondo le  procedure previste dalla legge dello Stato interessato, e la conforme  indicazione della decisione della Commissione, inducevano a ritenere che il termine di prescrizione applicabile fosse quello quinquennale, previsto per le normali azioni di recupero contributivo, decorrente da quando il credito  poteva essere fatto valere e cioè dal 4 giugno 1999, data di notifica della decisione, e non quello decennale previsto dall'art. 15 del citato Reg.to, con  conseguente prescrizione delle pretese comprese tra il mese di novembre
1995 ed il maggio 2001.

L'Inps   ricorre per cassazione  che accoglie il ricorso confermando in 10 anni il termine di prescrizione per la restituzione degli sgravi stessi all’INPS, con decorrenza del termine dalla data di notificazione della decisione della Commissione Europea.
La sentenza ricorda la consolidata giurisprudenza  in materia ( vd. Cass. 22 giugno 2017, n. 15491; n. 6671,6672 e 6673 del 2012; nn. 23654 e 24808 del 2016) cui si intende dare continuità, secondo la quale agli effetti del recupero degli sgravi contributivi concessi alle imprese su contratti di formazione e lavoro, integranti aiuti di
Stato incompatibili col mercato comune, opera il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica alla
Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono regolate dal diritto nazionale, nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonché del principio di effettività del rimedio.  

Si ricorda che il termine di 5 anni, si applica invece alle sole contribuzioni di previdenza e assistenza sociale.

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Sentenza Cassazione lavoro n. 4432 2019

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