News Pubblicata il 29/08/2018

Tempo di lettura: 3 minuti

Sospensione F24 con compensazioni a rischio: ecco le regole

Sospensione delle deleghe F24 con compensazioni che presentano profili di rischio: provvedimento delle Entrate con criteri e modalità



Pubblicato ieri il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate contenente la definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento modello F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Il comma 49-ter dell’articolo 37 del DL 23/2006 introdotto dalla Legge di bilancio  2018, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta, prevede che l'Agenzia delle entrate puossa sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento modello F24, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Poi, se all'esito del controllo automatizzato o decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, il credito 

In base a quanto previsto nel Provvedimento, le  deleghe di pagamento F24 che presentano profili di rischio sono selezionate per l’applicazione della procedura di sospensione utilizzando criteri riferiti:

In particolare, per i modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con apposita ricevuta, viene comunicato al soggetto che ha inviato il modello F24

La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento e durante questo periodo, non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti. 

Fermi restando i successivi ordinari controlli sui crediti compensati, se in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:

Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all’Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo dell’utilizzo del credito compensato.

Attenzione: le disposizioni del provvedimento hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018. 

Il testo del Provvedimento è allegato gratuitamente a questo articolo. 

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Provvedimento Agenzia delle Entrate 195385/2018

TAG: Provvedimenti