News Pubblicata il 22/06/2018

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Mini voluntary 2018: i documenti da presentare entro il 31 luglio

Collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero da ex-AIRE ed ex frontalieri. La documentazione per l'istanza di adesione



Mini voluntary in scadenza il prossimo mese. Le Entrate hanno fornito chiarimenti in merito alla collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero da parte di ex-AIRE ed ex frontalieri con la recente Circolare 12/E/2018. Per quanto riguarda l'adesione, il contribuente che intende accedere alla procedura deve presentare esclusivamente per via telematica entro il 31 luglio 2018 richiesta di accesso alla stessa, utilizzando il modello approvato con il provvedimento n. 110482 del 1° giugno 2018. 

Con la sottoscrizione e l’inoltro dell’istanza il contribuente dà atto

Nel modello è stato predisposto un apposito riquadro che i contribuenti, o loro eredi, devono utilizzare per rendere una dichiarazione sostitutiva con cui attestano la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla norma per accedere alla procedura. In particolare, gli istanti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, che le attività che intendono regolarizzare derivano da redditi di lavoro dipendente e/o di lavoro autonomo svolto in via continuativa all’estero ovvero dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa.

Inoltre, come chiarito nel documento di prassi, la richiesta di accesso alla procedura deve essere corredata da una relazione di accompagnamento, anch’essa da trasmettere entro il 31 luglio 2018. Tale relazione, che costituisce parte integrante della richiesta di accesso, deve rappresentare analiticamente:

L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione. L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione della richiesta mediante una ricevuta che è resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia.

Attenzione: qualora il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata, può presentare un’istanza integrativa sempre entro il termine del 31 luglio 2018. Qualora la richiesta di accesso originaria sia stata presentata dopo il 26 luglio 2018, l’invio dell’istanza integrativa potrà avvenire nei successivi 5 giorni, proprio per effetto dei citati tempi tecnici per il rilascio della ricevuta. Nell’ipotesi in cui siano pervenute più istanze integrative, rileverà l’ultima richiesta inviata. Ai fini della rilevanza delle cause di inammissibilità, comunque, si ritiene si debba tener conto della data di presentazione della prima richiesta di accesso alla procedura. 

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Fonte: Agenzia delle Entrate



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