News Pubblicata il 11/06/2018

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Assenze per incarichi elettorali: vale sempre la giornata intera

Le agevolazioni garantite in caso di elezioni ai lavoratori dipendenti impegnati nei seggi elettorali



Domenica 10 giugno 2018  si sono svolti primi turni delle elezioni amministrative  in  761 Comuni italiani per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali. I turni di ballottaggio si svolgeranno domenica 24 giugno 2018

Come noto i lavoratori dipendenti  chiamati a svolgere funzioni di presidenti o scrutatori nei seggi  sono assistititi dalla legge sia per quanto attiene ai diritti collegati all'assenza dal lavoro, sia in riferimento al recupero della giornata di riposo spettante per aver lavorato al seggio.

In sostanza i giorni lavorativi passati alle urne sono considerati giorni lavorati agli effetti del cedolino paga, come se il lavoratore avesse normalmente prestato la sua attività lavorativa in azienda. Diversamente, i giorni festivi e quelli non lavorativi (in caso di settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

La documentazione da produrre al rientro in azienda tuttavia, può differire a seconda che il lavoratore abbia assunto il ruolo di scrutatore, segretario, presidente o rappresentate di lista:
1) gli scrutatori e segretari: nomina del comune o del presidente di seggio se non consegnata in precedenza, e dichiarazione successiva a cura del presidente che attesti la presenza al seggio con indicazione dell’orario di inizio e fine operazioni alle urne;
2) presidenti di seggio: decreto di nomina e dichiarazione (vistata dal vicepresidente) che comprovi giorno e ora di inizio e fine delle operazioni presso il seggio;
3) rappresentanti di lista: certificato, firmato dal Presidente e vistato dal vice presidente di seggio che attesti lo svolgimento  dell'incarico ricevuto dalla lista e recante l'orario di inizio e fine presenza al seggio.

Per stabilire a quali giorni di riposo ha diritto il lavoratore, occorre individuare l’orario svolto in azienda dal prestatore.
- Se il lavoratore ha un orario di lavoro distribuito su cinque giorni alla settimana e il lavoro al seggio si è svolto dal sabato al lunedì, egli avrà diritto ad assentarsi dal lavoro per riposo, anche nelle giornate di martedì  e mercoledì per compensare il lavoro svolto nelle giornate di sabato e domenica.
- Se il lavoratore ha un orario di lavoro distribuito su sei giorni a settimana, avrà diritto ad assentarsi per riposo nella sola giornata di martedì, considerando che ha effettuato mancato riposo la sola domenica. 
Qualora, inoltre, le operazioni si prolunghino anche solamente per qualche ora dopo la mezzanotte del lunedì o nelle prime ore del martedì, i giorni di riposo saranno prorogati di un giorno.
In sostanza per i giorni “lavorativi” coincidenti con l’orario di lavoro trascorsi al seggio, spetta la normale retribuzione pari ad 1/26 per ogni giorno al seggio, come se il lavoratore avesse lavorato in azienda, senza detrazione di alcuna giornata .

Anche nel caso l’attività svolta nel seggio abbia occupato parte della giornata, il compenso o il riposo sarà valutato come giornata intera pari a 1/26 o altro divisore contrattuale (vedi Cassazione. 19 settembre 2001 n. 11830 e 8400 del 12 giugno 2002), non potendo considerare le assenze a quote orarie di retribuzione ma solo a quote giornaliere.
Per le giornate non lavorative o festive spetta, alternativamente, una quota aggiuntiva di retribuzione giornaliera oppure il diritto ad un riposo compensativo retribuito.
La normativa di riferimento non detta le modalità di scelta spetta dunque al lavoratore rifiutare o accettare l’eventuale riposo compensativo. 

Per approfondire scarica la Scheda informativa con  esempi e facsimili : "Permessi elettorali e adempimenti LUL" di R. Quintavalle

Fonte: Fisco e Tasse



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