News Pubblicata il 26/01/2023

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Prospetto disabili collocamento obbligatorio entro il 31.1.2023

di Redazione Fisco e Tasse

Obbligo di inviare il prospetto informativo sul collocamento obbigatorio delle persone disabiili: come fare, chi è interessato. Sanzioni aumentate dal 2022



Si avvicina il termine del 31 gennaio 2023 entro il quale come ogni anno  le aziende pubbliche e private dovranno presentare, in  caso di modifiche nell'organico , il prospetto informativo sulla situazione aziendale,   ai fini del collocamento obbligatorio delle persone disabili, come previsto dalla legge 68/1999.
L’invio telematico deve essere effettuato compilando il modulo on line e tramite la procedura telematica presente sul sito  www. servizi.lavoro.gov.it. accessibile con SPID e CIE

Il modello non ha subito modifiche rispetto all'anno scorso.

Il modello consente di segnalare l’eventuale utilizzo  di strumenti specifici come  le convenzioni articoli 11 e 12 legge 68/1999, le richieste di esonero in base all’articolo 5 , oppure l’eventuale sospensione degli obblighi per effetto di Cigs o di una procedura di licenziamento collettivo in base alla legge 223/1991.

Vengono  richiesti in particolare :

I datori di lavoro  con piu unità produttive  ubicate in due o più Regioni o Province Autonome che adempiono all’obbligo direttamente, devono inviare il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.

Gli intermediari invece ffettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la propria sede legale .

I servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione   che fa fede  per documentare l’adempimento.

Il Prospetto informativo così compilato non deve essere seguito da alcun documento cartaceo.

Il mancato adempimento all’obbligo comunicativo fa scattare una sanzione amministrativa di 635,11 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

La legge esonera i datori di lavoro esercenti le seguenti attività:

–  trasporto aereo, marittimo e terrestre con riferimento al personale viaggiante e navigante;

– edilizia,  per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore;

– mpianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto;

– 'autotrasporto:  in riferimento al personale viaggiante;

– datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori impegnati in lavorazioni  che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per

mille: i quali possono autocertificare  l'esonero dall'obbligo e devono versare al Fondo per il  diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo  pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non  occupato.

Obbligo collocamento mirato: le novità dal  2018 

Dal 2018 è entrata in vigore vigore la novità del Jobs Act che ha "accelerato" l'obbligo per le aziende con organico da 15 dipendenti  in su,  eliminando  la possibilità di adempiere  dopo un anno, a partire  dalla 16a assunzione.  Quindi,     sono tenute all''invio del prospetto tutte le aziende in cui siano intervenute modifiche sull'organico computabile con piu di 15 dipendenti

NOTA BENE : le aziende che  nel corso del 2020 raggiungeranno i 15 dipendenti  e quindi matureranno obbligo di assunzione, avranno  tempo  60 giorni da quella data per mettersi in regola inviando una richiesta di assunzione

Collocamento obbligatorio e invio prospetto: nuove sanzioni 

I Decreti N. 193 e 194 2021  del 30 settembre 2021 hanno  modificato gli articoli 5 e 15 della Legge 68  1999 che disciplinano  l'adeguamento dell'importo del contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e l'aggiornamento delle sanzioni per le imprese che violano le norme in materia di collocamento obbligatorio 

In particolare :

nel  primo provvedimento viene  decretato l'adeguamento a 39,21 euro dell'importo del contributo esonerativo dovuto dai "datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività" per "essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato". Il nuovo contributo è  in vigore dal 1° gennaio 2022 e  va versato al Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili , ed è riferito  a ciascuna unità di personale non assunta e per ogni giorno lavorativo mancato.

 Il secondo Decreto ministeriale invece   aggiorna delle sanzioni riguardanti gli obblighi assunzionali, con importo fermo a  dicembre 2010. Con  il nuovo provvedimento , le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso del mancato invio del prospetto informativo   vengono fissate a :

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Fonte: Fisco e Tasse



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