News Pubblicata il 09/11/2017

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Pensione di reversibilità a studenti: le verifiche INPS

Nuove istruzioni per l'accesso alla pensione di reversibilità per superstiti studenti. Ecco i chiarimenti INPS nel messaggio 4413 del 7.11.2017



Nel Messaggio n. 4413-2017 l'istituto di previdenza illustra le modalità di verifica dello status di studente ai fini del riconoscimento  della pensione ai superstiti studenti, come previsto dall' articolo 22 della legge n. 903 del 1965.
  
La norma prevede che  la pensione ai figlisuperstiti  venga erogata :

Per accertare che il percorso di studio frequentato dallo stesso  dia diritto alla pensione  l'INPS deve reperire  informazioni relativamente alla denominazione e alla durata del corso, al titolo di studio rilasciato  nonché alla natura giuridica dell’istituto presso il quale il superstite è iscritto (statale/paritario/non paritario, Centro di formazione professionale, etc…).

In questo senso l'inps precisa  che 


Nel caso di studi in Italia in scuole paritarie  va verificata la sussistenza del riconoscimento della parità scolastica relativamente all’anno d’interesse  mentre nel caso in cui il superstite sia iscritto a scuole non paritarie, le Direzioni regionali dell’Istituto dovranno accertare se la scuola è presente nell’apposito elenco regionale delle scuole non paritarie

Per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, (IeFP), di durata triennale e quadriennale non sono necessarie verifiche cosi come  per  l’iscrizione ai Conservatori di musica  ( equiparata all’iscrizione ai corsi universitari)

In caso di iscrizione a corsi di formazione professionale non IEFP, le Direzioni regionali dell’Istituto  dovranno richiedere alla Regione   se trattasi di corsi equiparati ai corsi scolastici ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e pertanto utili anche ai fini previdenziali.

I superstiti che frequentano percorsi di studio all’estero devono allegare alla domanda di pensione una dichiarazione rilasciata dagli Uffici Scolastici regionali nella quale sia indicato a quale percorso dell’ordinamento italiano corrisponde il percorso di studio all’estero.
Vanno allegati inoltre:

- certificazione che attesti l’iscrizione e la frequenza al corso prescelto;
-dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare;
- recapito e-mail o postale al quale intende ricevere la comunicazione del  provvedimento di riconoscimento o di diniego ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 189 del 2009 adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
-copia del documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il superstite abbia gia conseguito il titolo di studio all’estero,  si deve allegare alla domanda di pensione la seguente documentazione:

-dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare;
-certificato analitico degli esami sostenuti rilasciato dall’Istituto ove è stato conseguito il titolo ( in originale o in copia autenticata anche ai sensi dell’articolo 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445 del 2000) con relativa traduzione giurata e asseverata;
-titolo di studio in lingua (anche in copia autenticata ai sensi dell’articolo 19 e 19 bis del D.P.R. 445 del 2000)  corredato da traduzione giurata e asseverata e legalizzato nel caso in cui sia stato rilasciato in un paese non UE;
-recapito e-mail o postale al quale intende ricevere la comunicazione del  provvedimento di riconoscimento o di diniego ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 189 del 2009 adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
-copia del documento di riconoscimento.

Il titolo di studio e la certificazione degli esami possono essere sostituiti dal c.d. diploma supplement (documento contenente le medesime informazioni in lingua del posto e in inglese) con la traduzione in italiano.

L'istituto specifica che tutte le domande attualmente  pendenti  devono essere esaminate alla luce delle istruzioni contenute nel presente messaggio.
 

Scarica il messaggio INPS N.4413 2017

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Fonte: Inps



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