News Pubblicata il 18/06/2019

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Redditi prodotti all’estero: ecco come fruire del credito d'imposta nel 730

Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero nella dichiarazione dei redditi 730/2019



Nelle dichiarazioni dei redditi 2019 (riferite all'anno di imposta 2018) spetta un credito d’imposta ai contribuenti residenti in Italia che hanno percepito redditi (di lavoro dipendente, di pensione, utili e proventi, ecc.) in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte divenute definitive a partire dal 2017 e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dall’anno in cui tali redditi sono stati percepiti.
Il c.d. “decreto internazionalizzazione” consente di usufruire del credito d’imposta nel periodo in cui il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo nazionale anche qualora, in tale periodo, non si sia ancora verificato il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere purché tale pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. Il decreto introduce anche il meccanismo del riporto all’indietro e in avanti (cosiddetti “carry back“ e “carry forward“) delle eccedenze d’imposta italiana ed estera consentendo di memorizzare, per sedici esercizi complessivi, il credito che, per incapienza dell’imposta italiana, non è detraibile nel periodo in cui il reddito estero è imponibile in Italia.

Per far valere il credito d’imposta nel modello 730 è necessario:

Attenzione va prestata al fatto chei fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:

Fonte: Fisco e Tasse



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