Istituito, con Risoluzione del 4 novembre 2016 n. 102/E, il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta riconosciuto alle alle istituzioni bancarie che effettuano, nell'ambito della propria attività istituzionale, versamenti al "fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" di cui al comma 392 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016.
Ricordiamo infatti che la legge di stabilità 2016, ha introdotto per gli anni 2016, 2017 e 2018 un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 75% dei versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria, al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, destinato al sostegno di interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori, e con il decreto interministeriale del 1° agosto 2016, sono state adottate le disposizioni applicative del credito d’imposta in argomento.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, successivamente alla trasmissione, da parte dell’ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a.) all’Agenzia, dei dati relativi ai versamenti effettuati in favore del Fondo. Le fondazioni finanziatrici del Fondo possono cedere il credito a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile e a condizione che sia avvenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell’Agenzia.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da utilizzare è il seguente:
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