News Pubblicata il 12/04/2016

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Fondo Nazionale Ape: definito il contributo da versare entro il 30.4.2016

Accordo Casse Edili per modifiche al regolamento del Fondo Ape. Definita la misura del contributo e prorogata la scadenza di versamento



La CNCE, con Nota 08 aprile 2016, fornisce informazioni sulla gestione del fondo nazionale APE. Infatti, si  conviene:

1. di costituire una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti delle Associazioni datoriali e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito, unitamente alla Presidenza della CNCE, di redigere un regolamento operativo per l’attività del fondo nazionale per l’APE e per la gestione finanziaria delle risorse disponibili da sottoporre all’approvazione delle Organizzazioni sottoscritte;

2. di definire, a decorrere dal mese di aprile, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35 euro;

3. di stabilire, altresì, che dal mese di marzo 2016 la contribuzione al fondo APE presso CNCE sia trimestrale, secondo le scadenze indicate nell’allegata tabella;

4. che la contribuzione al Fondo nazionale Ape nelle Casse Edili di Ravenna e di Reggio Emilia, in considerazione della pluralità di contratti collettivi applicati all’interno di tali Enti, decorre dal 1° ottobre 2015, a condizione di una verifica congiunta con le parti sociali nazionali sulla sostenibilità finanziaria dell’istituto. Per l’Ente paritetico unitario di Reggio Emilia, costituito in seguito alla fusione della Cassa Edile del settore industria e della CEMA la contribuzione unificata al Fondo nazionale, dal 1° ottobre 2015 è stabilita nella misura del 3,8%.

Inoltre, convengono che:

- solamente per l'anno in corso la scadenza del marzo 2016 relativa al versamento dei contributi è prorogata  al 30 aprile 2016;

- il versamento del contributo minimo (nella misura di 35 euro) del suddetto accordo del 6 aprile 2016 entra in vigore dal mese di maggio 2016 anziché dal previsto mese di aprile.

Fonte: Fisco e Tasse



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