L'Agenzia delle Dogane, nella circolare n. 6/D/2015, ha affermato che, ai fini del corretto assolvimento dell’accisa sui carburanti, occorre fare attenzione ai cali, alle informazioni delle differenze di volume superiori alle tolleranze, alla corretta contabilizzazione delle giacenze e a tutte le comunicazioni utili al pagamento del tributo. In particolare, i cali derivanti dal mutamento di temperatura durante il trasporto non determinano l’insorgere di un nuovo debito tributario, rimanendo immutata l’accisa già liquidata. L’obbligo di comunicazione delle differenze di volume assume rilevanza e devono essere comunicate se quantitativamente superiori all’1 per cento. Le eventuali verifiche nei confronti dei distributori stradali di carburanti devono tener conto, nel computo delle risultanze contabili, dei cali registrati anche se superiori alle tolleranze.