News Pubblicata il 29/08/2014

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Procedura semplificata per la trasformazione di società di persone

All'acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori ed alla trasformazione di società di persone si può ora applicare la procedura semplificata prevista dall'articolo 2343-ter del Codice Civile



La conversione in legge del decreto competitività (D.L. n. 91/2014, convertito nella Legge n. 116/2014) conferma le modifiche agli articoli 2343-bis (acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori) e 2500-ter (Trasformazione di società di persone) del Codice Civile, al fine di prevedere, anche in tali fattispecie, la possibilità di applicare la procedura semplificata, prevista dall'articolo 2343-ter del Codice Civile nell'ipotesi del conferimento di beni in natura o di crediti senza relazione di stima, qualora sussistano i presupposti ivi indicati. Si ricorda che in caso di acquisto da parte della società di beni o crediti di promotori, fondatori, soci e amministratori, l'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale. A seguito delle modifiche apportate dal decreto competitività (art. 20 comma 4), in alternativa alla relazione giurata, è possibile presentare altra documentazione, contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato. La stessa documentazione può essere presentata, in alternativa alla relazione di stima giurata, nel caso di trasformazione delle società di persone in società di capitali, per la determinazione del capitale della società risultante dalla trasformazione.

Fonte: Fisco e Tasse



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