News Pubblicata il 13/06/2013

Contributi doppi per il lavoratore autonomo che amministra società

Ordinanza della Cassazione lavoro n.14674/2013: non vale il criterio dell'attività prevalente per il lavoratore autonomo che esercita anche attività di impresa



La Cassazione civile, con l’ordinanza dell’11 giugno 2013, n. 14674 ha ribadito che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non fa scattare il criterio "dell’attività prevalente"; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Non opera infatti il criterio semplificante (dell'art. 1, comma 208, L. 662/1996, norma interpretata dall’art. 12, comma 11, del D.L. 78/2010) e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto) iscritto alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa - quella "prevalente" - con la conseguenza che è unica in quel caso è la posizione previdenziale.

Fonte: Fisco e Tasse



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