Nella risoluzione 24 /E l’Agenzia precisa che agli atti pubblici, scritture private non autenticate e atti giudiziari registrati nei suoi Uffici non sono applicabili i tributi speciali previsti dal DL 533/1954. Le annotazioni in calce o a margine del documento non vanno infatti considerate come una certificazione o attestazione rilasciata su richiesta del contribuente ma è una mera modalità di esecuzione della registrazione stessa . Ciò vale anche per le registrazioni volontarie. I tributi speciali restano dovuti nelle ipotesi in cui il contribuente richieda all’Amministrazione finanziaria il rilascio di copie, estratti, certificazioni o attestazioni.
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