News Pubblicata il 12/10/2010

Praticanti avvocati: niente tassa sulle concessioni governative per il primo anno d’iscrizione all’albo dei praticanti

La tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati è dovuta solo quando si può in concreto esercitare la professione



Il laureato in giurisprudenza, che si iscrive al registro dei praticanti, o il praticante avvocato che si iscrive all’albo degli avvocati del Tribunale per l’ammissione al patrocinio, deve pagare la tassa sulle concessioni governative prevista per la professione forense a partire dal secondo anno di pratica, ovvero da quando si può in concreto esercitare la professione. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 103/E dell’11 ottobre 2010.

Fonte: Fisco Oggi



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