Con la risoluzione n. 66/E del 6 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate chiarisce gli adempimenti relativi alla liquidazione volontaria. In particolare, l’Agenzia precisa che nel caso in cui la liquidazione si protragga oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, l’intervallo di tempo compreso tra l’inizio dell’ultimo esercizio e la chiusura della liquidazione non costituisce un autonomo periodo di imposta, per il quale presentare la dichiarazione dei redditi e liquidare provvisoriamente l’imposta. Di conseguenza, il reddito prodotto nella frazione di periodo antecedente la chiusura della liquidazione risulta assorbito dal risultato finale della procedura, emergente dal bilancio finale di liquidazione.
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