L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 163/E del 22 giugno 2009 ha precisato che non si applicano al leasing abitativo le norme proprie del leasing dei beni strumentali, con l’abbattimento alla metà delle imposte e ipotecaria e catastale e la detraibilità da queste ultime dell’imposta di registro pagata sui canoni di locazione finanziaria. Per il riscatto di un leasing abitativo (operazione Iva esente), si applicano l’imposta di registro del 7%, l’imposta ipotecaria del 2% e l’imposta catastale dell’1%.
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