Secondo quanto stabilito dalla risoluzione numero 46/E, emessa dall’Agenzia delle Entrate in data 24 Febbraio 2009, anche in occasione di fusioni inverse risulta possibile il riallineamento dei valori fiscali con quelli civili, mediante imputazione del disavanzo ai beni derivanti dalla controllante-incorporata e il versamento dell’imposta sostitutiva.
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