Il concetto di area edificabile continua ad ingenerare dubbi nonostante l’intervento dell’art. 36 comma 2 del D.L. 233/2006 (convertito in legge n. 248 del 2006) per effetto del quale l’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Ma le più recenti leggi regionali dispongono che la pianificazione generale avvenga mediante due diversi strumenti: un piano strutturale senza limiti temporali e un piano operativo del sindaco che dura 5 anni. Quale dei due deve allora essere preso in considerazione?
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