Secondo quanto riportato nella sentenza numero 24913/08 della Corte di Cassazione, la cessione di azienda sussiste (e quindi dovrà essere applicata l’imposta di registro e non l’Iva) anche nel caso in cui il cedente e il cessionario hanno concordato il trasferimento di un complesso organico di beni dotato di una attitudine, anche potenziale, alla produzione di beni e servizi. Inoltre, non risulta necessario che all’atto della cessione il complesso aziendale sia materialmente utilizzato al fine dell’esercizio di un’impresa, ovvero utilizzato dal cedente per la propria attività.
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